IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto  l'art.  71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto
comunitario;
   Visto  il  decreto  8  maggio  1995 di recepimento della direttiva
92/53/CEE  che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa
all'omologazione  dei  veicoli  a  motore e loro rimorchi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995;
   Vista  la  direttiva  n.  96/27/CE  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio  del  20  maggio  1996 sulla protezione degli occupanti dei
veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva
70/156/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Ai fini del presente decreto si intende per "veicolo" ogni veicolo
quale  definito  all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di
recepimento della direttiva 92/53/CEE.